"Agenzia delle Entrate di Trento"

Registrato c/o CTR

del 03/11/2005

n. 6987 serie 3

 

 

Statuto dell’Associazione di promozione sociale

“UNANIMA Associazione per la ricerca spirituale”

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1) Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 , e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata “UNANIMA Associazione per la ricerca spirituale”, con sede in Calceranica al Lago, via Tartarotti n. 28 (Trento).

 

2) L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel settore della ricerca etica e spirituale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L’Associazione nasce principalmente da una scelta personale di ricerca spirituale dei soci e dal desiderio di condividerla, con particolare riferimento al movimento di pensiero nato dalla lettura dei libri “Conversazioni con Dio” di Neale Donald Walsch. A tal fine l'Associazione potrà compiere ogni operazione diretta alla comprensione, all’approfondimento, alla condivisione ed alla promozione della esperienza spirituale.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati. In particolare, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a)     Realizzazione gruppi di ricerca spirituale e supporto emotivo, di studio, gruppi organizzativi ed associativi, utilizzando anche le moderne tecnologie.

b)     Organizzazione di corsi seminari, ritiri ed altre attività di approfondimento a carattere etico e spirituale.

c)     Realizzazione di campagne di sensibilizzazione sulla tematica dell’etica e della spiritualità, con eventuali raccolte pubbliche di fondi.

d)     Promuovere ogni possibile collegamento e collaborazione con altre persone o enti rivolti alla sensibilizzazione ed alla diffusione delle tematiche dell’etica e della spiritualità.

 

3) L’Associazione potrà, altresì, svolgere la propria attività in ambito extra provinciale, anche ai fini del raggiungimento della qualifica di Associazione di promozione sociale a carattere nazionale, nel rispetto delle condizioni indicate nella legge di riferimento.

 

4) Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea degli associati e il Consiglio direttivo.

 

5) Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi. Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio direttivo e alla partecipazione alla vita associativa.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

 

6) Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta e motivata al Consiglio direttivo, che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente. Contro l’eventuale diniego di ammissione, motivato, è possibile proporre appello all’Assemblea.

L'associato che intende recedere dall'associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente entro trenta giorni dal termine di ciascun anno. Il Consiglio direttivo può provvedere all’esclusione del socio per motivata causa o in caso di mancato pagamento della quota sociale. Contro il provvedimento di esclusione è possibile proporre appello in Assemblea.

 

7) L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

 

8) L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita, dagli associati. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

 

9) L'Assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative. Essa è convocata almeno una volta all'anno per l’approvazione del bilancio e del conto economico e tutte le volte che sia necessario dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo ovvero quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, almeno dieci giorni prima, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. In particolare, l'Assemblea delibera sull'approvazione del bilancio, sulla elezione del Consiglio direttivo, sulle modifiche ed integrazioni della “Carta dei Valori” e della “Carta del Donatore”. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti. Ciascun associato può intervenire  personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. Sono ammesse al massimo due deleghe per socio. L'Assemblea delibera con la maggioranza più uno degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione.

 

10) L'Assemblea straordinaria degli associati può modificare il presente Statuto a condizione che ad essa partecipi la maggioranza degli associati e che la delibera di modificazione sia assunta con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione, e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

 

11) Il Consiglio direttivo si compone di numero da tre a nove amministratori eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita. Al Consiglio direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

 

12) Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice-Presidente nominato all’interno del Consiglio direttivo.

 

13) Il Consiglio direttivo predispone la bozza del bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea per la relativa approvazione. Il bilancio dell'Associazione si compone di un rendiconto economico-finanziario. E' vietata, tra gli associati, la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione; gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto. 

 

14) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a)     dal patrimonio iniziale di Euro 100,00;

b)     dalle quote associative e da eventuali contributi degli associati;

c)  da donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie.

d)   da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

e)     dai proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in favore degli associati, dei relativi familiari e di terzi, in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

f)      da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'Associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

 

15) Nel caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione di promozione sociale, e comunque a fini di utilità sociale.

 

16) Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 ,  alle norme codice civile e alle altre leggi dello stato in quanto applicabili.

 

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